La compravendita o la stipula di un contratto d’affitto di un immobile che comprenda la mediazione immobiliare di un’agenzia è la scelta più saggia che si possa compiere per evitare di incorrere in errori. Il coinvolgimento di un professionista del settore garantirà, infatti, il corretto svolgimento di ogni singola fase dell’iter, ma il servizio ha un costo. La conclusione di un atto di compravendita o la stipula di un contratto d’affitto mediante l’intervento di un mediatore prevede, infatti, il pagamento di una provvigione da corrispondere all’agente. Ma, cosa si intende per provvigione? E soprattutto, quando l’agenzia ne matura il diritto?
Cosa si intende per provvigione?
La provvigione è il corrispettivo dell’attività prestata da un mediatore o da un agente nel caso di conclusione dell’affare. Nello specifico, è il compenso una tantum che l’agente immobiliare percepisce a fronte della stipula di un contratto d’affitto o della compravendita di un immobile. Il pagamento si riferisce a tutti quei servizi di supporto svolti durante l’iter di vendita, necessari per la conclusione del contratto. La provvigione può interessare solo una o entrambe le parti coinvolte nella trattativa e corrisponde ad una percentuale del prezzo di vendita o del canone d’affitto.
Quando matura il diritto alla provvigione?
La conclusione dell’affare è requisito necessario, ma non sufficiente affinché maturi il diritto alla provvigione. La premessa è doverosa, in quanto, come previsto dall’articolo 1754 del Codice Civile “l’attività di mediazione sia consentita esclusivamente ai soggetti iscritti presso il Repertorio Economico e Amministrativo (REA) con il codice ATECO dei mediatori immobiliari, presso la Camera di Commercio di competenza”. In mancanza di ciò l’agente non ha diritto a ottenere la corresponsione del compenso relativo all’attività che ha portato alla conclusione dell’affare.
Il mediatore ha, infatti, diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se, come previsto dall’articolo 1755 del Codice Civile, “l’affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
Pertanto l’agente ha il diritto di richiedere il compenso quando la conclusione dell’affare è imputabile direttamente all’intervento della sua opera.
A quanto ammonta la provvigione?
Come abbiamo già specificato nel nostro blog (leggi qui) prediligere la forma scritta a quella orale è sempre la soluzione più idonea per un corretto svolgimento della trattativa. Solitamente è il contratto stipulato a determinare l’ammontare della provvigione, che oscillerà tra il 2 e il 4% in caso di compravendita e il 10% del canone annuo in caso di affitto. La stipula scritta di un accordo non lascia spazio ai dubbi in merito al calcolo della percentuale della provvigione. Tuttavia, in caso di accordo verbale potrebbero insorgere delle problematiche in merito all’entità dell’importo. Non esistono, infatti, tabelle che fissino l’ammontare del compenso.
Un caso a parte costituiscono invece le agenzie immobiliari online che prevedono delle provvigioni fisse, senza quindi alcun tipo di percentuale sul prezzo finale della compravendita. L’importo oscillerà in base alla modalità di pagamento scelta, anticipata o conferita a trattativa conclusa.
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