L’accordo tra le parti per l’acquisto di un immobile ruota attorno a due fasi imprescindibili: proposta e accettazione. Essere a conoscenza delle modalità e delle tempistiche entro cui questo atto deve e può considerarsi concluso risulta fondamentale per evitare di risultare inadempienti. Serietà e chiara intenzionalità da parte del venditore e dell’acquirente rappresentano il punto di partenza per la chiusura del contratto. Ma, quando può dirsi veramente concluso, e pertanto vincolante, un accordo tra le parti?
Proposta d’acquisto, il primo passo per la conclusione dell’accordo
Ogni atto di compravendita si apre con la proposta d’acquisto, ovvero la dichiarazione sottoscritta del compratore che manifesta la volontà di acquistare un certo immobile ad un determinato prezzo. Il modulo, solitamente prestampato e fornito dall’agenzia immobiliare, è accompagnato dal versamento di una somma di denaro, a titolo di caparra. Tuttavia, la proposta d’acquisto, una volta firmata dall’acquirente, vincola solo ed esclusivamente quest’ultimo, non garantendo quindi la chiusura dell’acquisto. Il venditore, infatti, resta libero di poter valutare altre offerte.
La proposta d’acquisto si converte invece in contratto preliminare nell’eventualità in cui il venditore accetti e sottoscriva la proposta entro i termini pattuiti.
Proposta d’acquisto: meglio prediligere la forma scritta
L’atto della compravendita immobiliare prevede la presenza dell’agente immobiliare o mediatore che assiste le parti durante le fasi che precedono la chiusura dell’accordo.
Tuttavia, quando l’acquirente e il venditore si esimono dalla presenza della mediatore, la proposta d’acquisto può avvenire anche in forma orale. Questa, però, non ha effetti giuridici: chi fa o riceve una proposta di acquisto verbale non può essere tutelato e non può far valere i propri diritti nel caso in cui una delle due parti sia inadempiente. Inoltre, nessun istituto bancario concederà l’apertura di un mutuo in presenza di una proposta orale. Per tale ragione si consiglia la formula scritta della proposta.
Quando l’accordo tra le parti è concluso e vincolante
Serietà ed intenzionalità stanno alla base dell’accordo tra le parti, per tale ragione la proposta di acquisto risulta sempre accompagnata dal deposito di un assegno infruttifero rilasciato dall’acquirente e intestato al venditore. Tale “caparra“, risulterà bloccata per tutta la durata della proposta e verrà restituita solo in caso di rifiuto dell’offerta. Altrimenti, in caso di accettazione, il contratto potrà ritenersi concluso “nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”, come riportato dall’art. 1326 del Codice Civile. Il venditore, pertanto, incasserà l’assegno versato che diventerà caparra confirmatoria dell’accordo, secondo la definizione prevista dall’art. 1385 del Codice Civile.
La nostra Agenzia Immobiliare vi accompagna in ogni fase della compravendita dell’immobile, garantendo massima trasparenza.


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