Il venditore, durante e a conclusione dell’atto di compravendita, deve adempiere diversi obblighi affinché la trattativa possa svolgersi nel massimo della trasparenza e della regolarità.
Nel nostro ordinamento, il contratto di compravendita è disciplinato dall’art. 1470 del Codice civile. Attraverso il contratto, il venditore trasferisce la proprietà di un bene ad un altro soggetto (acquirente), dietro il pagamento di un importo pattuito tra le parti. Il venditore, infatti, a pagamento avvenuto, è tenuto a consegnare l’immobile libero da persone o cose, salvo diversa disposizione, e “nello stato in cui si trovava al momento della vendita“ come riportato dall’ art. 1477 del Codice Civile. Il venditore ha, inoltre, l’obbligo di custodire il bene, diligentemente, sino alla data di consegna.
Primo tra tutti, è obbligo del venditore consegnare all’acquirente i titoli dell’immobile e tutta la documentazione edilizia che garantista la piena proprietà, titolarità e disponibilità dell’immobile ma anche l’assenza di ipoteche e pignoramenti. È fondamentale che il venditore non nasconda alcuna informazione rilevante o fornisca dati fuorvianti, che altrimenti inficerebbero la trasparenza richiesta dalla trattativa.
Il venditore, entro e non oltre 48 ore dalla consegna, deve obbligatoriamente comunicare con apposito modulo all’autorità locale di Polizia di Stato la cessione della proprietà del fabbricato, indicando le generalità del nuovo acquirente.
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